Art. 252 — Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 50, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresi' affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attivita' tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonche' gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice. Ai fini della presente parte si intendono per:
tolto: a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;
tolto: b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
tolto: c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali. Nel caso di subappalto delle attivita' di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, l'affidatario della progettazione e' tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art252 · fonte del testo
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