Art. 229 — Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

[1]Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

  • a)una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la localita' e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonche' quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
  • b)il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
  • c)il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
  • d)la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilita' dell'opera;
  • e)la certificazione di collaudo. Nella certificazione l'organo di collaudo:
  • a)riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
  • b)determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
  • c)dichiara, fatte salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
  • d)attesta la collaudabilita' dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera' a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra' alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art229 · fonte del testo

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