Art. 213 — Operazioni in contraddittorio con l'esecutore. (art. 185, d.P.R. n. 554/1999)

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La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

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