Art. 197 — Contabilizzazione separata di lavori (art. 170, d.P.R. n. 554/1999)

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Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita' comprende tutti i lavori ed e' effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art197 · fonte del testo

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