Art. 189 — Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità (art. 164, d.P.R. n. 554/1999)

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Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalita' di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilita', segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 190 nonche' le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalita' per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 190, comma 5.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art189 · fonte del testo

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