Art. 184 — Annotazione dei lavori a corpo (art. 159, d.P.R. n. 554/1999)

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I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che e' stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che e' stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita'. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale puo' controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art184 · fonte del testo

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