Art. 178 — Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 152, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo abrogato dal decreto 7 marzo 2018, n. 49.
Abrogato dal 30 maggio 2018
Articolo abrogato dal decreto 7 marzo 2018, n. 49.
Abrogato dal 30 maggio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 30 maggio 2018. 245 parole tolte, 9 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
tolto: a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
tolto: b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;
tolto: c) allacciamenti ai pubblici servizi;
tolto: d) maggiori lavori imprevisti;
tolto: e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
tolto: f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
tolto: g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
tolto: h) spese per attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
tolto: i) spese per commissioni giudicatrici;
tolto: l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;
tolto: m) spese per collaudi;
tolto: n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
tolto: o) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), e' necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art178 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.