Art. 11 — Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, d.P.R. n. 554/1999)
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Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di avvalersi degli studi di fattibilita' presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilita' redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. 3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilita' necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.
Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016
