Art. 109 — Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80)). 12 Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a:

  • a)categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
  • b)categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7. 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80)). 12 Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all'articolo 176, comma 7, del codice.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80

12

Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, ha disposto: - (con l'art. 12, comma 3) che "Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo"; - (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"; - (con l'art. 12, comma 5) che "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4".

Testo in vigore dal 28 maggio 2014 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 28 maggio 2014. 103 parole tolte, 40 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioniaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola …

… di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7. tolto: Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80

    Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, ha disposto: - (con l'art. 12, comma 3) che "Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo"; - (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"; - (con l'art. 12, comma 5) che "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art109 · fonte del testo

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