Art. 101 — Documentazione nel caso di consorzio stabile (art. 6, d.m. 27 maggio 2005)
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:
tolto: a) certificazione di qualita' di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a); qualora non posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
tolto: b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;
tolto: c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c). In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale puo' essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validita' di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art101 · fonte del testo
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