1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se e' caratterizzato da una velocita' media di avanzamento dei lavori, che puo' variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h. 2. Il segnalamento di un cantiere mobile ((su strade con almeno due corsie per senso di marcia)) consiste in un:

  • a)PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocita' che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) e' costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata puo' assumere la configurazione di SEGNALE MO- BILE DI PREAVVISO (figg. II.400);
  • b)SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove puo' essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE puo' essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. ((In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata)). ((3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile puo' presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.)) ((4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attivita' di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 33 parole tolte, 114 parole aggiunte in 2 capoversi.

… poche centinaia di m/giorno a qualche km/h. 2. Il segnalamento di un cantiere mobile aggiunto: su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un:

… un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. aggiunto: In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata. 3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere … 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al trafficotolto: . 3. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegataaggiunto: , salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attivita' di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art39 · fonte del testo

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