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1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili. 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari metalliche del veicolo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art223 · fonte del testo

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