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(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi) 1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonche' le modalita' e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, puo' emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacita' di trazione della motrice. 3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice IV al presente titolo con esclusione dei punti e) ed f) dello stesso comma, nonche' delle altre prescrizioni dettate in proposito dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalita' dettate dalle prescrizioni predette.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art219 · fonte del testo

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