Art. 154 — Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

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1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti. 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzati con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' e durata a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art154 · fonte del testo

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