1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:

  • a)turistiche;
  • b)((industriali, artigianali, commerciali;))
  • c)alberghiere;
  • d)territoriali;
  • e)di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. 2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilita' dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilita', a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 e' a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovra' essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fissera' i criteri tecnici per l'installazione. 4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. ((L'inizio del territorio comunale o di localita' entro il territorio comunale di particolare interesse puo' essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.)) 5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio ((alle zone di attivita')), purche' non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. ((Ove non esista una zona di attivita' concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda e' consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa e' destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.)) 6. Nessuna indicazione ((di attivita' singola)) puo' essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Puo' essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di (("zona industriale, zona artigianale, zona commerciale")) (fig. II.296) che, col relativo simbolo, puo' essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. 7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali ((, artigianali o commerciali)) sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona ((...)); tutte le attivita' e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla (("zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale")) in genere (fig. II.297). 8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente piu' agevole la percezione. 9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico e' subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilira' le modalita' per la posa in opera. 10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
  • a)un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui ((alla lettera b))) seguente (fig. II.298);
  • b)un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
  • c)una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301). 11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 6 parole tolte, 95 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) industrialiaggiunto: , artigianali, commerciali;

… colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. aggiunto: L'inizio del territorio comunale o di localita' entro il territorio comunale di particolare interesse puo' essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte. 5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) … della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio tolto: all'industria aggiunto: alle zone di attivita', purche' non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. aggiunto: Ove non esista una zona di attivita' concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda e' consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa e' destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. Nessuna indicazione di tolto: tipo "industria" aggiunto: attivita' singola puo' essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali … "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industrialeaggiunto: , zona artigianale, zona commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, puo' essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. 7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industrialiaggiunto: , artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona tolto: industrialeaggiunto: ...; tutte le attivita' e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" aggiunto: o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (fig. II.297). 8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo …

a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui tolto: al punto aggiunto: alla lettera b) seguente (fig. II.298);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art134 · fonte del testo

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