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1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. 5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

  • a)sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
  • b)di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario. 6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 263 parole tolte, 173 parole aggiunte in 4 capoversi.

1. I trasporti eccezionali e i veicoli tolto: o complessi eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, tolto: quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere munititolto: , nei casi indicati dai commi seguenti, di dispositivi aggiunto: di dispositivi supplementari di segnalazione visiva tolto: e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. tolto: Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva aggiunto: I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla tolto: puo' essere costituito da uno o piu' dispositivi applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche nel caso di aggiunto: o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, tolto: gli aggiunto: degli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati … di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codicetolto: , inoltre e' obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con tolto: il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977 aggiunto: la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. 5. tolto: Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i aggiunto: I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono tolto: montare le seguenti segnalazioni aggiunto: essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

a) tolto: i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore tolto: che dovranno essere due, allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasportaaggiunto: , di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,tolto: 20 maggiunto: 10 m per lato;

b) tolto: le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, che devono essere riportate aggiunto: di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviariotolto: ;

tolto: c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovra' essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45Œ, di altezza 0,30 m e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovra' essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 m, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 m, misurata dal suo bordo superiore.aggiunto: . 6. Con provvedimento del tolto: Ministro dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre 1992, aggiunto: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le aggiunto: modalita' di applicazione, le dimensioni e le tolto: altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti tolto: di tutti gli altri veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e deiaggiunto: , nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, tolto: nonche' le caratteristiche dei materiali riflettenti approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C aggiunto: sui quali tali pannelli devono essere applicati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art11 · fonte del testo

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