Art. 50 — Opposizione a registrazione internazionale

Se e' presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia' provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice. (( Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e' provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:

  • a)quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;
  • b)quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio. )) (( Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:
  • a)il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;
  • b)l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;
  • c)il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;
  • d)il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto. )) ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)). ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)). Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, e' stato ((comunicato)) un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di opposizione. Al temine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ((una comunicazione)):
  • a)((...)) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o se l'opposizione e' respinta e il relativo provvedimento e' divenuto inoppugnabile;
  • b)((di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,)) ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; ((b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.))

Testo vigente dal 9 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 settembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. 305 parole tolte, 239 parole aggiunte in 10 capoversi.

… comma 1, del Codice. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono aggiunto: anche i motivi per un rifiuto ex officio, tolto: ai sensi dell'articolo 16, l'Ufficio italiano brevetti e marchi tolto: inviaaggiunto: , scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale tolto: una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi eaggiunto: , ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La tolto: notifica, oltre le aggiunto: comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, tolto: lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere aggiunto: contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzionitolto: . Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento aggiunto: ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e' provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 tolto: e3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti d'impedimento, l'Ufficio aggiunto: e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:

aggiunto: a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi tolto: invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio alla registrazione internazionale basata sull'opposizione. La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di aggiunto: e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;

aggiunto: b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:

a) il numero della registrazione internazionaleaggiunto: , il nome del titolare ed il suo indirizzo;

b) l'indicazione che il rifiuto tolto: si basa sulla presentazione di un'opposizione aggiunto: e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;

c) il tolto: nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione;

tolto: d) il numero e aggiunto: numero, la data di deposito tolto: della domanda o registrazione di marchio, aggiunto: e l'eventuale data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione tolto: nonche' il numero e laaggiunto: , il suo numero e data di registrazione se tolto: disponibile, la data dell'eventuale priorita' aggiunto: disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchiotolto: , l'elenco aggiunto: anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi tolto: su cui si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali l'opposizione e' presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla presentazione dell'opposizione aggiunto: protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;

tolto: eaggiunto: d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite … 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto. tolto: Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalita' di cui al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119. Se, a conclusione del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione, e' stato tolto: notificato aggiunto: comunicato un rifiuto definitivo parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro un termine fissato … procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale aggiunto: una comunicazione:

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

a) tolto: una notificaaggiunto: ... di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione della procedura …

b) tolto: una notifica di rifiuto definitivo se tolto: e' emesso il rifiuto di cui al comma 4 aggiunto: il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o una parte dei prodotti … termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimentoaggiunto: ; b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art50 · fonte del testo

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