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Il venditore che contravviene alle disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; in caso di recidiva alla condanna segue la sospensione dall'esercizio dell'attivita' commerciale per una durata non inferiore a 15 giorni ne' superiore a 2 anni. La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma si applica anche all'acquirente.

Testo in vigore dal 22 settembre 1964 al 15 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art5 · fonte del testo

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