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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere temporaneamente disposta, per alcune specie di beni compresi nelle categorie indicate all'art. 1, l'esclusione dell'applicabilita' della disciplina prevista dalla presente legge o la modifica della disciplina predetta per quanto riguarda la misura dell'acconto ed il numero delle rate, al fine di adeguare la disciplina medesima all'andamento della produzione in determinati settori ed al mutamento della situazione economica generale. La delega di cui al comma precedente puo' essere esercitata per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 22 settembre 1964 al 15 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art3 · fonte del testo

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