Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

  • 1)non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
  • 2)sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
  • 3)sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  • 4)sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.

Testo vigente dal 1 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-03-26;85~art2 · fonte del testo

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