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[1]La restituzione delle tasse di bollo e di registro percette anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, sui contratti conclusi da Amministrazioni dello Stato, o assimilate allo Stato, nel trattamento tributario, erroneamente considerati come appalti, o come equiparati agli appalti agli effetti dell'art. 52 della tariffa annessa alla vigente legge del registro, non e' ammessa quando risulti dal contratto o da documenti contrattuali, quali gli avvisi d'asta, gli inviti a licitazione o trattativa e i capitolati d'onere, e salva sempre la prova contraria, esclusa quella testimoniale, che l'onere tributario venne dall'Amministrazione contraente tassativamente contemplato tra le spese contrattuali a carico del contraente privato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservaria e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 luglio 1930 al 22 dicembre 2008
