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[1]La restituzione dei diritti accordata dall'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486, e dai RR. decreti del 29 maggio 1895, n. 353, e del 27 giugno 1897, n. 311, ai prodotti contenenti zucchero che si esportano all'estero, sara' con decreto Reale modificata in guisa che alla quantita' di zucchero aggiunto ai prodotti corrisponda il rimborso della tassa interna di fabbricazione stabilita per gli zuccheri di 1ª classe.
[2]I prodotti, che oltre allo zucchero contengono glucosio od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione di tassa soltanto per la quantita' di zucchero che risulti aggiunto, determinata mediante analisi chimica e considerata come zucchero di 1ª classe.
[3]E' fatta eccezione soltanto per i frutti canditi e sciroppi contenenti zucchero e glucosio, pei quali verra' accordata la restituzione della tassa tanto sullo zucchero quanto sul glucosio aggiunti, secondo le norme e le condizioni da determinarsi col decreto Reale suddetto.
[4]E' data facolta' al Governo di estendere la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in guazzo e dei liquori dolcificati che si esportano all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite col precitato decreto Reale.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
