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Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 2, 3 e 4, saranno risolute con le norme stabilite dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, intendendosi sostituito l'Ufficio tecnico di finanza alla dogana.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
