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Terminata la campagna saccarifera, i bassi prodotti, allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, potranno essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purche' sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento. Potranno altresi' essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso verranno accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sara' ricavato.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
