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[1]La nota alla voce 14-a della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato col R. decreto 24 novembre 1895, n. 679), e' sostituita con la seguente:
[2]«Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.
[3]«Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.
[4]«Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento».
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
