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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati danno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' data facolta' al Governo del Re di stabilire con decreto Reale il regime delle tare cui dovranno essere ammessi a partire dal 1° gennaio 1911 gli oli minerali, di resina e di catrame che, dal detto giorno, godranno del dazio convenzionale di L. 16 il quintale in applicazione del vigente trattato di commercio con la Russia.

[7]Il detto decreto Reale sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1910.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Facta.

[12]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-22;868~art1 · fonte del testo

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