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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati danno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' data facolta' al Governo del Re di stabilire con decreto Reale il regime delle tare cui dovranno essere ammessi a partire dal 1° gennaio 1911 gli oli minerali, di resina e di catrame che, dal detto giorno, godranno del dazio convenzionale di L. 16 il quintale in applicazione del vigente trattato di commercio con la Russia.
[7]Il detto decreto Reale sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Facta.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
