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[1]Il Consiglio di amministrazione della Universita' libera e' sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.
[2]L'Amministrazione provvisoria della Universita' e' affidata ad un Regio commissario, da nominarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
