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[1]Il personale di ruolo organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Segreteria della Universita' libera a norma del relativo statuto, e' inquadrato alla data medesima previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli delle Segreterie universitarie, con le modalita' ed entro i limiti stabiliti dall'art. 7 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038.
[2]Agli effetti della collocazione nel ruolo di ciascun grado, ciascun impiegato verra' intercalato nella graduatoria di merito per il grado stesso formata all'atto della prima applicazione della citata legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, in base al coefficiente complessivo di merito da assegnarsi dal Consiglio di amministrazione predetto, con l'osservanza delle modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge citata.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
