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[1]Per effetto della presente legge, le tabelle A e D annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, s'intendono rispettivamente integrate come segue:
[2]1° Regia universita' di Ferrara, contributo dello Stato: lire 1.464.441;
[3]2° Regia universita' di Ferrara:
- a)Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo 7;
- b)Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo 7;2
- c)Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo 7;
- d)Facolta' di farmacia, posti di ruolo 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 7 dicembre 1951, n. 1814
2Il D.P.R. 7 dicembre 1951, n. 1814 ha disposto (con l'art. 2) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli indicati all'art. 5 e all'art. 11 lettera b) della legge 8 agosto 1942, n. 1096, e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Ferrara."
Testo in vigore dal 25 maggio 1952 al 25 novembre 1954
