Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1957 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →

Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici - da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia - che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento. Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente. All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformita' con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.

Testo in vigore dal 2 maggio 1957 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari