Al concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 possono partecipare i sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento delle varie armi dell'Esercito nelle seguenti condizioni:

  • a)siano in possesso della laurea in ingegneria (civile o industriale);
  • b)non abbiano superato il 29° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
  • c)abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
  • d)siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato.

Testo vigente dal 26 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;251~art2 · fonte del testo

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