Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico
Legge 29 marzo 1951, n. 251
- Aggiornato al
- 26 aprile 1951
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare mediante concorsi per titoli, un…
- Art. 2Al concorso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 possono partecipare i…
- Art. 3Al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i…
- Art. 4Al concorso di cui alla lettera c) dell'art. 1, possono partecipare: 1) i sottotenenti ed…
- Art. 5Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a…
- Art. 6Sono esclusi dai concorsi di cui all'art. 1 coloro che, pure essendo in possesso dei…
- Art. 7La valutazione dei titoli e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la…
- Art. 8I titoli da valutare, che devono essere effettivamente posseduti alla data di scadenza…
- Art. 9Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa e…
- Art. 10I vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono nominati tenenti in…
- Art. 11I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 sono nominati…
- Art. 12I vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi e…
- Art. 13Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere…
