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[1]Art. 3.
[2]L'anzianita' relativa nel grado di sottotenente sara' stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di perfezionamento. Nei riguardi dei suddetti sottotenenti si applicano le disposizioni dell'art. 8 del predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 25 luglio 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
