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[1]Art. 1.
[2]Il Ministro per la, guerra e' autorizzato ad effettuare un reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel servizio di Commissariato (ruolo ufficiali commissari) mediante concorso per titoli riservato ai subalterni di complemento dello stesso servizio del Regio esercito che siano in possesso di una delle lauree indicate nel regolamento sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato il 28° anno di eta'.
Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
