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Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alla stessa condiziona richiesta dall'art. 95 ai militari che siano:
- a)alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche, agrarie, industriali e commerciali;
- b)candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita', di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;
- c)alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esami. Nei casi di cui al presente articolo il ritardo puo' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
