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[1]Il Ministro per la guerra puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano studenti di universita' o di istituti d'istruzione superiore o inscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica e ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.
[2]Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
