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[1]I giovani ammessi nelle scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di eta' l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

[2]Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non e' considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o di autorita', vengano dimessi dalle scuole militari o non proseguano gli studi nelle accademie militari o che non abbiano ultimato il primo corso delle accademie, allorche' la dimissione sia imputabile alla volonta' dell'allievo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art89 · fonte del testo

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