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Contraggono la ferma di anni tre:
- a)i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 143;
- b)coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
- c)i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e rieducazione;
- d)i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
- e)i musicanti effettivi non sottufficiali;
- f)i caporali maniscalchi.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
