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[1]Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due o uno, od anche la durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
[2]La ferma, degli allievi sottufficiali e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
