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[1]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo anno di eta'.
[2]E' pero' in facolta', del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta', e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di eta'.
[3]In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
