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[1]I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.
[2]I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
