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[1]L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore ai 40 anni abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto della dispensa o riduzione di servizio quale sostegno di famiglia in conformita' della abrogata legge sul reclutamento albanese (28 marzo 1938).
[2]Non si terra' conto pero' di tali benefici concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
