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[1]Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto di militari alle armi, o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

[2]Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.

[3]Le decisioni di riforma pronunciare dall'autorita' militare per corruzione o per reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 164 seno revocabili in ogni tempo.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art70 · fonte del testo

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