Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'obbligo del servizio militare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 20° anno di eta' e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta', salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

[2]In contingenze straordinarie tale obbligo puo' essere anticipato.

[3]Gli obblighi premilitari e postmilitari sono regolati dalle relative leggi.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art7 · fonte del testo

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