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L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 63 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 64 la rivedibilita' dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
