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Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare oppure presso una infermeria presidiaria o stabilimento sanitario analogo, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 63.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art66 · fonte del testo

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