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[1]Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
[2]Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo di esenzione dalla prestazione del servizio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
