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Gli albanesi residenti in Italia inscritti nella liste di leva delle provincie albanesi debbono regolare la loro posizione coscrizionale presso i propri organi di leva, senza bisogno di rimpatriare, chiedendo di essere sottoposti a visita, per delegazione, presso gli organi di leva del Regno d'Italia nella cui giurisdizione risiedono.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
