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[1]Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero, nelle condizioni del n. 1 dell'art. 40, possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, nei modi previsti dal precedente art. 59 ed in tale caso sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

[2]Quelli di essi che rimpatrino sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

[3]In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno, con le modalita' di cui sopra entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art60 · fonte del testo

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