Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[2]Quelli invece che si trovano nelle condizioni del n. 1 del citato art. 40 devono regolare la loro posizione presso le autorita' diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione risiedono, chiedendo (anche per mezzo di lettera), di essere arruolati presumendosi abili al servizio.
[3]In entrambi i casi, pero', gli inscritti di leva residenti all'estero hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita', diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
