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[1]Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 12 qualora siano espatriati nelle condizioni del n. 2 dell'art. 40.

[2]Quelli invece che si trovano nelle condizioni del n. 1 del citato art. 40 devono regolare la loro posizione presso le autorita' diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione risiedono, chiedendo (anche per mezzo di lettera), di essere arruolati presumendosi abili al servizio.

[3]In entrambi i casi, pero', gli inscritti di leva residenti all'estero hanno facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita', diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art59 · fonte del testo

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